II Sistema Politico Italiano

Il Parlamento italiano è composto da due camere: la Camera dei deputati e il Senato.

Le due camere svolgono le stesse funzioni, hanno gli stessi poteri e sono poste su un piano di assoluta parità (infatti si parla di bicameralismo perfetto).

Senato e Camera si differenziano però per il numero dei componenti* (630 deputati, e 315 senatori), per l'età richiesta per l'elettorato attivo e passivo e per il fatto che fanno parte del Senato anche membri non elettivi (senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica).

*(Approvato in via definitiva dalla Camera l'8 ottobre 2019, il testo di legge costituzionale che prevede il taglio del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera dei deputati, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato)

L'articolo 67 della Costituzione stabilisce che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Il parlamentare gode di alcune prerogative volte a garantire l'indipendenza del mandato: l'immunità penale (non è consentito senza autorizzazione della Camera sottoporre i parlamentari a perquisizione, privarli della libertà personale, procedere ad intercettazioni e a sequestro di corrispondenza) e la insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni.

Le Camere di solito svolgono le proprie funzioni separatamente; in alcuni casi, però, devono esercitare i loro poteri in seduta comune, ad esempio per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Sono organi del Parlamento che contribuiscono a svolgere le funzioni dello stesso: le commissioni, le giunte e i gruppi parlamentari.

Tra le commissioni parlamentari un ruolo fondamentale è svolto dalle commissioni permanenti, che devono procedere all'esame dei disegni di legge per riferirne all'assemblea (commissione in sede referente), che deve approvarli o, nei casi previsti, approvarli direttamente (commissione in sede deliberante).

Ogni Camera gode di autonomia regolamentare (stabilisce la propria organizzazione interna attraverso un regolamento proprio) di autonomia finanziaria e amministrativa. Ciascuna Camera ha la durata di cinque anni, durante i quali si riunisce per convocazione di diritto, su mozione di aggiornamento o in via straordinaria.

Le sessioni delle Camere sono pubbliche. Per la validità delle delibere occorre la presenza della maggioranza dei componenti e la maggioranza dei presenti, salvo che sia richiesta dalla Costituzione una maggioranza qualificata.
Le votazioni avvengono normalmente a scrutinio palese, salvi i casi in cui è previsto lo scrutinio segreto.

Le Camere vengono sciolte dal Presidente della Repubblica, che però continuano a svolgere la loro attività fino a quando non sono riunite le nuove Camere (prorogatio). Lo scioglimento non può avvenire durante il semestre bianco, cioè nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato presidenziale. L'iniziativa legislativa, esercitata con la presentazione di un progetto di legge, spetta al Governo, a ciascun parlamentare, al corpo elettorale (almeno 50.000 elettori), al CNEL, ai consigli regionali.

La fase istruttoria consiste nell'esame, discussione ed eventuale modifica del progetto ad opera della commissione competente per materia e si conclude con la stesura di una relazione. L'approvazione della legge può avvenire con il procedimento ordinario (vi partecipa tutta l'assemblea), abbreviato (i termini per il compimento degli atti sono ridotti alla metà), decentrato (avviene da parte della commissione stessa) e redigente (procedimento intermedio tra quello ordinario e quello decentrato).

In ogni caso il progetto deve essere approvato da entrambe le Camere; se dopo essere stato approvato da una Camera viene approvato con emendamenti dall'altra deve tornare alla prima poiché entrambe devono pronunciarsi sullo stesso testo.

Una volta approvata, la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica che opera un controllo di legittimità costituzionale formale e sostanziale. Segue quindi il visto del Ministro di grazia e giustizia che ha la funzione di controllo di regolarità.
La pubblicazione è l'atto con cui la legge viene portata a conoscenza dei destinatari; trascorso il periodo di vacatio, la legge entra in vigore divenendo obbligatoria. Anche se la funzione legislativa spetta al Parlamento, in alcuni casi viene svolta dal Governo attraverso i decreti-legge e i decreti legislativi.
La nostra è una Costituzione rigida ed è previsto un procedimento particolare per la sua revisione (ad esempio è prevista una doppia approvazione da parte di ogno ramo del parlamento ad intervallo non minore di tre mesi). Oltre alla principale funzione legislativa il Parlamento svolge altre funzioni: di indirizzo e controllo politico (anche attraverso attività ispettive); funzioni elettorali (elezioni del Presidente della Repubblica), funzioni giurisdizionali (messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica).

Governo

Il Governo è un organo costituzionale costituito al suo interno da più organi con competenze autonome: il Consiglio dei Ministri, i Ministri, il Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio è nominato con decreto dal Capo dello Stato.

I suoi compiti sono:

-dirigere la politica generale del Governo
- mantenere l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo
-promuovere e coordinare l'attività dei Ministri
-convocare e presiedere il Consiglio di Gabinetto
-presiedere i Comitati interministeriali
-dirigere l'ufficio della Presidenza del Consiglio La responsabilità del Presidente del Consiglio può essere politica (verso le Camere per tutti gli atti del Governo) e giuridica.

La responsabilità giuridica si distingue in: civile (conseguente alla violazione di diritti soggettivi) e penale (conseguente alla commissione di reati propri e comuni). Per lo svolgimento dei compiti affidati al Presidente del Consiglio opera la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio dei Ministri l'attribuzione a uno o più Ministri delle funzioni di vice presidente del Consiglio.
I Ministri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.

I Ministri esercitano:

- funzioni politiche (collegialmente collaborano all'attuazione dell'indirizzo politico del Governo)
- amministrative (sono a capo dei Ministeri, dirigendo così un particolare settore della pubblica amministrazione)
- il diritto di iniziativa legislativa mediante la presentazione al Consiglio dei Ministri dei disegni di legge da sottoporre alle Camere
- controfirmano gli atti del Presidente della Repubblica di cui si assumono la responsabilità politica
- hanno il diritto-dovere di partecipare alle riunioni e alle attività del Governo
- emanano atti amministrativi di varia natura e regolamenti
- pongono in essere tutte le attività necessarie per la direzione o l'organizzazione dei rispettivi dicasteri

Sono Ministri senza portafoglio quei Ministri che non sono a capo di un dicastero particolare e quindi non hanno compiti amministrativi. Il Consiglio dei Ministri è un organo collegiale, formato da tutti i Ministri, dal Presidente del Consiglio (che lo presiede), dal vicepresidente, dal sottosegretario alla Presidenza, che esercita le funzioni di segretario senza voto deliberativo.

Al Consiglio dei Ministri è attribuita la funzione di indirizzo politico e amministrativo del Paese.
In particolare il Consiglio dei Ministri:

- determina la politica generale del Governo
- esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere
- delibera sulle questioni di ordine pubblico nonché sulle questioni internazionali e

comunitarie in genere

- delibera sui disegni di legge di iniziativa governativa da presentare al Parlamento
- delibera sui decreti aventi valore di legge o forza di legge (decreti legislativi e decreti legge) e sui regolamenti (cosiddetti governativi) da emanare con decreto del Presidente della Repubblica

I Comitati sono organi collegiali, costituiti da più Ministri, per soddisfare le esigenze di particolari settori della Pubblica Amministrazione che coinvolgono le competenze e l'attività di più Ministri. Il procedimento di formazione del Governo si articola in quattro fasi:

- una fase d'iniziativa (consultazioni del Capo dello Stato)
- una fase istruttoria (conferimento di un mandato esplorativo o attribuzione dell'incarico per la formazione del Governo)
- una fase di decisione (nomine del Presidente del Consiglio)
- una fase integrativa dell'efficacia (prestazione del giuramento)

Il Governo inoltre esercita:

- funzioni politiche (partecipa alla direzione politica del Paese, nell'ambito dell'indirizzo indicato nella maggioranza parlamentare
- funzioni legislative (emana norme giuridiche mediante atti aventi forza di legge: decreti legge o decreti legislativi)
- funzioni esecutive (o amministrative), in quanto è al vertice del potere esecutivo e ai singoli ministeri fanno capo tutti i settori amministrativi dello Stato
- funzione di controllo sulle attività di tutti gli organi amministrativi

Il Governo non è un organo a termine, per cui cessa la sua attività solo quando presenta le dimissioni ed esse vengono accettate. Si apre la crisi quando al Governo viene meno la fiducia della maggioranza parlamentare e non è di fatto più in grado di funzionare regolarmente, perché il Parlamento si opporrebbe sistematicamente alle sue iniziative. Le crisi di governo possono distinguersi in: parlamentari, in seguito a sfiducia del Parlamento, o extraparlamentari, in seguito ad un evento esterno alla dinamica parlamentare che paralizza il funzionamento del Governo e lo costringe alle dimissioni.

Gli Organi Costituzionali

Gli organi di rilievo costituzionale, cioè quelli previsti dalla Costituzione, ma disciplinati dalla legge ordinaria, sono:

- il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
- la Corti dei Conti
- il Consiglio di Stato
- il Consiglio supremo di difesa
- il Consiglio superiore della magistratura

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è un organo collegiale composto dal Presidente e da 111 membri tra esperti e rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato.

Il CNEL svolge una molteplicità di funzioni: esercita attività consultiva, con l'emissione di pareri in materia economica, sociale e del lavoro; è titolare del potere di iniziativa legislativa nelle materie economiche e sociali.

La Corte dei Conti si articola in otto sezioni di controllo, una sezione di controllo per gli affari costituzionali e sezioni giurisdizionali regionali e provinciali.

La Corte dei Conti esercita quattro tipi di competenze:

- la funzione di controllo
- la funzione consultiva
- la funzione giurisdizionale
- la funzione amministrativa

Per quanto riguarda la funzione di controllo la Corte esercita:

- il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo
- il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato
- il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
- il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria

La Corte esercita funzioni consultive, esprimendo il proprio parere su tutti i provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che riguardano il suo ordinamento e le sue funzioni.
La Corte esercita funzioni giurisdizionali, essendo competente nei giudizi di conto, nei giudizi di responsabilità (amministrativa e contabile) e nei giudizi in materia pensionistica.

Il Consiglio di Stato è articolato in sette sezioni: quattro con attribuzioni consultive, le altre con funzioni giurisdizionali.

Nell'esercizio della funzione consultiva il Consiglio di Stato esprime pareri in materia giuridico-amministrativa.
Tali pareri possono essere:

- facoltativi
-obbligatori

Per quanto riguarda le funzioni giurisdizionali il Consiglio di Stato è un organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado, poiché è giudice di appello delle sentenze del TAR.

Il Consiglio supremo di difesa è un organo collegiale, presieduto dal Presidente della Repubblica, che ha il compito di coordinare le attività relative alle difesa dello Stato.

Il Consiglio superiore della magistratura è l'organo di autogoverno della magistratura con la funzione di provvedere a tutto ciò che riguarda la carriera e le funzioni dei magistrati.

Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale, monocratico, sopra le parti, neutrale, con il compito di controllare ed agevolare il funzionamento dell'intero meccanismo costituzionale.

Possono essere eletti alla carica di Presidente della Repubblica i cittadini italiani che abbiano un'età non inferiore ai

cinquant'anni ed il pieno godimento dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Il Capo dello Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune, il quale viene integrato, per l'occasione, da tre delegati per ogni regione (la Valle d'Aosta ne designa uno solo). Rimane in carica sette anni ed è immediatamente rieleggibile.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Nelle ipotesi di impedimento, permanente o temporaneo, del Capo dello Stato, i poteri e le funzioni di questi vengono assunti dal Presidente del Senato (supplenza).

La cessazione della carica può avvenire:

- per morte
- scadenza del mandato
- per dimissioni
- per impedimento permanente
- per decadenza dovuta al venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità
- per destituzione, a seguito di condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione ad opera della Corte Costituzionale

Alla cessazione della carica, il Capo dello Stato diviene, automaticamente e di diritto, senatore a vita. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione. La responsabilità degli atti presidenziali ricade sui Ministri che li controfirmano. Il Capo dello Stato non è sindacabile e non può essere perseguito per i pareri dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente esercita funzioni imparziali di collegamento fra gli organi costituzionali dello Stato, di garanzia e controllo costituzionale, di rappresentanza dello Stato.

Tra i poteri riconosciuti dalla Costituzione al Presidente della Repubblica ci sono relativamente alla funzione legislativa:

- indire le elezioni delle nuove Camere
- autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa
- promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti
- indire il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione
- nominare i cinque senatori a vita

Tra i poteri relativi alla funzione esecutiva:

- nomina il Presidente del Consiglio
- controfirma gli atti ministeriali che sono emanati con suo decreto
- ratifica i trattati internazionali
- conferisce le onorificenze della Repubblica

Relativamente alla funzione giurisdizionale:

- nomina i cinque giudici della Corte Costituzionale
- presiede il Consiglio Superiore della Magistratura
- può concedere la grazia e commutare le pene

Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale si compone di 15 giudici: 5 nominati dalle supreme magistrature dello Stato (3 dalla Corte di Cassazione; 1 dal Consiglio di Stato; 1 dalla Corte dei Conti); 5 nominati dal Parlamento riunito in seduta comune; 5 scelti direttamente dal Presidente.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, la composizione della Corte è integrata da altri 16 membri (detti giudici aggregati), tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini, con i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

Alla Corte Costituzionale sono riconosciute una serie di prerogative:

- autonomia regolamentare
- autonomia finanziaria
- autonomia amministrativa
- autonomia organizzativa
- particolare tutela penale

La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (sindacato di costituzionalità delle leggi). Sono soggetti al suo controllo:

- le leggi costituzionali e di revisione costituzionale
- le leggi ordinarie statali
- i decreti delegati e i decreti legge
- le leggi regionali e le leggi delle province di Trento e Bolzano
- gli Statuti regionali e i decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali

L'ordinamento italiano prevede due tipi di giudizi di legittimità costituzionale delle leggi. Il giudizio in via incidentale trae origine da una controversia giudiziaria pendente innanzi all'autorità giudiziaria nel corso della quale venga eccepita l'incostituzionalità della legge da applicare; in questo caso il giudice invia gli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo la causa, affinché la Corte decida sulla questione.
Il giudizio in via principale si verifica quando il Governo (per conto dello Stato) o le Regioni (o le province autonome di Trento e Bolzano) propongono ricorso immediatamente e direttamente alla Corte costituzionale.

La Corte può pronunciare due tipi di sentenze:

- di accoglimento, con cui dichiara la incostituzionalità della norma (con efficacia retroattiva)
- di rigetto, con cui dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata

La Corte costituzionale è competente a risolvere i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra Stato e Regione e fra Regioni. La Corte costituzionale è investita del potere di giudicare il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, qualora questi venga posto in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune.
La Corte inoltre è competente a giudicare l'ammissibilità delle richieste di referendum.