Redazione di un saggio breve o articolo di giornale sul tema Eutanasia

Sviluppa l'argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i dati che lo corredano e facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze di studio.

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Se scegli la forma del “saggio breve”, indica la destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro).

Se scegli la forma dell'articolo di giornale, indica il tipo di giornale sul quale ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro).

Per analizzare l'argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarle o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo).

Non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo.


L'articolo 35 del Codice di Deontologia medica afferma che il paziente non deve effettuare trattamenti diretti a menomare l'integrità psichica e fisica ed ad abbreviare la vita o provocare la morte.

Come il Codice Penale, perciò, il C. D. M. identifica l'eutanasia con l'omicidio.

Solo l'eutanasia volontaria passiva (sospensione o astensione di un trattamento di sostegno alla vita) è lecita, conforme di fatto all'autonomia del paziente (che può rifiutare certi atti diagnostici e terapeutici).

Non esiste, comunque, nel nostro ordinamento una specifica ipotesi di reato per l'eutanasia. Il Codice Penale, per di più, distingue l'omicidio comune volontario dall'omicidio del consenziente o pietoso e dall'istigazione o aiuto al suicidio.

Nelle uccisioni del consenziente o pietose esiste l'aggravante della premeditazione e spesso quella dei rapporti di parentela, ed è prevista una pena dai 6 ai 12 anni di reclusione (articolo 579).

Quest'articolo, però, è di difficile applicazione, in quanto il consenso non è valido quando provenga da persona che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti. E non è facile stabilire quando questi caratteri sono veramente assenti.

Se, invece, un soggetto assiste o istiga al suicidio è imputabile per aiuto al suicidio (art.580 del Codice Penale).

Tutti i casi di eutanasia, volontaria o involontaria, rientrano infine nei casi di omicidio, regolati dall'articolo 580.

Per quel che attiene all'eutanasia passiva, inoltre, l'ex articolo 40, comma 2° afferma che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. In tal senso, sembrerebbe che un medico che pur nella possibilità di intervenire, non lo fa, sia sempre perseguibile: in particolare, ogniqualvolta la sua omissione produca la morte del paziente o l'acceleri.

Contro tale lettura dell'articolo sopra citato, prevale però l'interpretazione che in taluni casi, anche quando non c'è un diritto consenso del paziente, al medico è permesso - anche se potrebbe procrastinare la morte - lasciare che la natura faccia il suo corso.

Sembra che in Belgio vada crescendo il consenso a favore di una certa legalizzazione dell’eutanasia «su richiesta».

Ci si starebbe incamminando verso un’apparente soluzione di compromesso, che consiste nel rifiutare a un tempo la depenalizzazione pura e semplice dell’azione eutanasica e la proibizione sic et simpliciter di ogni forma di eutanasia.

Si caldeggia la conservazione simbolica del divieto penale (con l’incriminazione dell’omicida), mentre si autorizzerebbe la pratica dell’eutanasia purché vengano rispettate certe condizioni e procedure.

Solo l’eutanasia praticata senza il consenso del paziente per motivi sociali o economici resterebbe, in via ipotetica, sottoposta al diritto penale.

La legalizzazione presenterebbe il vantaggio della chiarezza: metterebbe fine all’ipocrisia dell’attuale situazione di tolleranza, consentendo all’eutanasia di uscire dalla clandestinità, così da assicurarne un controllo più efficace e di prevenirne gli abusi.